Sei il visitatore numero 37200
L’attività fotografica interferisce con la vita quotidiana sotto molteplici aspetti e, conseguentemente, la legge si occupa di essa con prospettive e finalità anche assai diverse tra loro. In questo primo articolo si tratterà solamente dell’aspetto relativo al diritto che ciascun cittadino ha alla propria immagine e, conseguentemente, si cercherà di individuare i limiti a cui il fotografo (dilettante o professionista) va incontro nel catturare l’immagine altrui con la macchina fotografica e nel mostrarla agli altri.
2. ll diritto a fotografare ed a non essere fotografati La Costituzione italiana, la principale fonte normativa, sancisce all’art. 21 il diritto di ciascun cittadino a manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione; e non vi è dubbio che l’apparecchio fotografico sia un mezzo con cui, salvo i divieti posti nell’interesse pubblico, si può appunto esprimere e diffondere il proprio modo di vedere il mondo. Detto ciò, occorre precisare che, pur nei limiti (di carattere pubblico) anzidetti, non è per nulla vietato fotografare altre persone in un luogo non privato, ad es. in una strada, siano esse note o meno, riconoscibili oppure no. Tuttavia, detta facoltà trova anche un limite, questa volta di carattere privato, e, cioè, quello dettato dall’art. 10 del codice civile, norma che, appunto, disciplina l’abuso dell’immagine altrui. Quindi, riassumendo: - è lecito fotografare in un luogo pubblico le persone che vi stazionano o vi transitano - non è consentito invece, salvo quanto si dirà appresso, rendere pubblica la fotografia in cui una persona (o i suoi congiunti) sia riconoscibile.
3. ll diritto di pubblicare la fotografia di altre persone
In alcuni casi la pubblicazione della fotografia in cui altri individui siano facilmente riconoscibili è, in via d’eccezione a quanto sopra osservato, permessa. Si tratta delle ipotesi previste dalla legge sul diritto d’autore, risalente al 1941 (artt. 96 e 97).
3.a - Il primo caso, in verità assai ovvio, si verifica quando vi sia stato il consenso della persona raffigurata; recita infatti l'art. 96 della legge sul diritto d'autore: “…il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”. Evidente, quindi, l’importanza della cosiddetta “liberatoria fotografica”. Peraltro il consenso può anche essere tacito [1]. 3.b - La seconda ipotesi, molto importante, è prevista dall’art. 97 della legge sopra citata; in pratica tale norma esclude la necessità del consenso della persona ritratta e rende possibile la pubblicazione, quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto [2]. 3.c - La terza ipotesi in cui è possibile pubblicare la fotografia prescindendo dal consenso della persona in essa raffigurata è, in realtà, costituita da un gruppo di situazioni diverse (sempre previste dall’art. 97): - quando ricorrano necessità di giustizia o di polizia (si pensi al caso delle fotografie segnaletiche, come quelle di persone scomparse); - quando la pubblicazione è giustificata da scopi scientifici, didattici o culturali; - quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico (si badi che occorre non solo che l'immagine sia stata ripresa in una delle occasioni o dei contesti menzionati, ma anche che la stessa venga diffusa a ragione di tali manifestazione; è necessario, insomma, che vi sia una relazione, un nesso di riferimento rispetto all'evento pubblico in quanto l'interesse sociale alla conoscenza del fatto, svoltosi appunto in pubblico, deve sussistere sì al momento della fissazione dell'immagine, ma permanere anche successivamente, in tutto l'arco temporale di divulgazione di essa). Esiste, peraltro, un’eccezione all’eccezione, nel senso che in tutte le ipotesi in cui la legge consente la pubblicazione e la divulgazione del ritratto [3] anche senza il consenso dell’interessato, occorre che in ogni caso non si rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata [4].
4. La legge sulla privacy
La recente legge sulla privacy, di cui tanto spesso si sente parlare è in realtà irrilevante per i comuni fotografi dilettanti, in quanto non sposta i termini delle questioni sopra esaminate; del resto, la sua finalità è stata solo quella di adeguare la legislazione italiana al contesto legale, più austero, della Comunità europea in tema di raccolta indiscriminata dei dati personali dei cittadini (per poi rielaborarli, cederli ad altri o pubblicarli). La ragion d’essere della legge, dunque, e del temuto intervento del Garante della Privacy, sta solo nel disciplinare la raccolta e diffusione di qualsiasi dato sugli individui (e conseguentemente anche delle sue immagini private). Esiste, peraltro, una parte della legge citata che riguarda espressamente i fotogiornalisti (e quindi non tutti i fotografi e tantomeno i semplici dilettanti); consentendo la pubblicazione delle immagini (concetto che rientra in senso lato in quello di trattamento dei dati personali), anche di soggetti non famosi, anche in mancanza di assenso se essa avviene per finalità giornalistiche, cioè per reali e concrete necessità di informazione. La pubblicazione, però, resta comunque vietata se reca pregiudizio al decoro, all’onorabilità o alla reputazione della persona ritratta, e comunque se riveli indizi sullo stato di salute o sulla vita sessuale di essa. Quanto detto trova una particolare ragione di interesse in relazione alle fotografie di minorenni, tutelati sia dalla legislazione internazionale (v. Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino il cui art. 12 recita: “Nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata”), che nazionale (v. Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, approvata e sottoscritta, in collaborazione con Telefono Azzurro, dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dall'Ordine dei giornalisti; nonché art. 114, co. 6 cod.proc.pen e legge n. 112/2004; ed anche art. 50 D.lgs 196/2003). In tali particolari ipotesi la giurisprudenza [5] pretende un prudente apprezzamento del diritto alla riservatezza del minore che, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla privacy), deve essere considerato assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalle norme ora richiamate, laddove si riscontri che non vi sia l'utilità sociale della notizia; quindi, si deve ritenere consentita la ripresa e successiva divulgazione di bambini solamente in presenza di un concreto ed effettivo pubblico interesse.
5. Lo scatto d’autore ILa legge distingue tra semplice fotografia ed opera fotografica solamente al fine di accordare (alla seconda) una particolare tutela al suo autore (ai fini della paternità e del suo sfruttamento) [6]. Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, valutando il caso di un servizio pubblicato su un quotidiano italiano, raffigurante in copertina una bambina di una decina d'anni sdraiata su un vecchio sofà, in posa da piccola mondana, con gli occhi tristi, una sottoveste di raso verde e un boa di pelliccia a nascondere le mutandine, ha ritenuto all'unanimità che la pubblicazione di uno "scatto d'autore" non può prefigurare mai un illecito, giacché il fotografo capace di intervenire sul soggetto in modo tale da evocare suggestioni con un'impronta personale e peculiare ha realizzato un’opera fotografica e non una semplice fotografia. Non sono d’accordo con questa interpretazione giacché, come spiegato all’inizio del presente paragrafo, essa non è supportata da alcun dato normativo. Il diritto alla riservatezza ed alla propria immagine, tanto più di un minore, non può soccombere né al diritto di cronaca, né a quello del diritto dell’artista ad esprimere pubblicamente il proprio pensiero, se non nei casi previsti dalla legge e prima ricordati.
Occorre pertanto o che vi sia stato il consenso, ovvero che alla diffusione dell’immagine vi sia un concreto interesse della collettività. Quindi la soluzione va data caso per caso e a prescindere dalla distinzione tra opera fotografica e semplice fotografia (v. Cass.civ., Sez. 1, Sentenza n. 2527 del 28/03/1990 secondo cui “Le ipotesi previste nell'art. 97 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, nelle quali l'immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, sono di stretta interpretazione”.
L'autore Il nostro amico Fabio Maione, oltre a fotografare ed a pasticciare un tempo con i chimici ed oggi con gli inchiostri, esercita le funzioni di Magistrato presso la prima sezione civile della Corte d'Appello di Trento. Photoactivity ospita anche cinque gallerie di immagini molto interessanti realizzate da Fabio, delle quali potete trovare l'introduzione nella sezione "Contatti". Enrico Cinalli Se vuoi parlare con noi di questo articolo vieni a trovarci sul FORUM E' vietata la riproduzione anche parziale di questo articolo senza il consenso dell'autore. |